CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA

Racalmuto, 13 Luglio 2015

Giorno 8 Luglio u.s. le Associazioni Venatorie sono state convocate in audizione, presso la III^ Commissione dell’ Assemblea Regionale, per discutere e proporre eventuali emendamenti al DDL 773/14.

Siamo innanzitutto grati al Presidente ed ai Componenti della III Commissione ed al neo Assessore all’Agricoltura per la possibilità che hanno dato alle Associazioni Venatorie di intervenire sul Disegno di Legge di modifica alla L.R. 33/97.

La Federazione Italiana della Caccia con l’intervento del proprio rappresentante ha per prima cosa esortato i presenti a rivedere l’attuale Piano Faunistico Venatorio ed il DDL 442/12 dell’ARTA.

Ha successivamente ribadito che sarebbe stato più corretto apportare delle modifiche all’attuale L.R, 33/97 e non tentare di stravolgerla, tra l’altro in peggio.

Ha ritenuto di  non  potere definire “neutro” un impianto di legge che vorrebbe modificare in peggio l’attività cinofila nelle Zone “B” nei mesi di Aprile e Maggio (art. 16 del DDL); che vorrebbe cancellare all’interno del Comitato Faunistico Venatorio Regionale i rappresentanti delle Associazioni Venatorie (Art. 4 del DDL ); che vorrebbe decidere, all’interno dei costituendi Comitati di Gestione degli A.T.C.,  la presenza dei rappresentanti di Associazioni Venatorie  (Art. 9 del DDL ). Ha affermato, quindi,  che ambedue gli articolati del DDL 773 sono stati elaborati in modo difforme da quanto previsto dalla Legge Nazionale 157/92.

Non si può parlare di Comitati di Gestione se non si ha contezza di come organizzarlo.

In buona sostanza la Federazione Italiana della Caccia ha cercato di mettere in risalto alcune gravi criticità presenti nel DDL 773 che sicuramente vanificherebbero tutta quell’altra parte di articolato che sentiamo di condividere.

Ha, infine, ricordato che l’autonomia regionale, anche rispetto a Regioni a Statuto Speciale quale è la Sicilia, è limitata perché la Legge n.157 è legge di riforma economico-sociale che si impone  anche a tali Regioni.

Peraltro a questo fine la Corte Costituzionale ha elaborato una giurisprudenza che individua gli standard minimi e uniformi in base ai quali giudica la legittimità o meno delle leggi regionali.

Con particolare riguardo a tali standard, proprio la legge 157 in quanto legge di tutela dell’ecosistema e dell’ambiente, in cui lo Stato ha competenza esclusiva, si susseguono di continuo sentenze dichiarative della incostituzionalità di leggi regionali (anche di Regioni a Statuto Speciale) che offrano standard di tutela inferiori (il riconoscimento ministeriale implica sicuramente uno standard più elevato rispetto a quello regionale).

Tutto ciò è verbalizzato in III^ Commissione                                                                                                                                                                                                                    Il Presidente                                                                                                                                                                                           Giuseppe La Russa