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Come molti lettori ricorderanno, e com’è possibile verificare sul sito federcacciasicilia.it,  la FIDC Sicilia e l’Ufficio Avifauna Migratoria Nazionale, per primi quest’anno verificarono l’incongruenza fra la realtà normativa e il divieto di caccia presente nell’area, in particolare per quanto riguarda i pantani Gelsari.

Infatti, diversamente da quanto affermato da altri, , una cosa è il pantano Lentini, e una cosa sono i pantani Gelsari. Mentre il primo ricade interamente nella ZPS ITA070029, denominata “Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce”, i pantani Gelsari si trovano invece al di fuori della ZPS ITA 070029. Per chiarire ci troviamo fra la provincia di Catania e Siracusa, precisamente nell’area dei Comuni di Carlentini, Augusta e Catania dove particolari condizioni hanno portato in passato alla creazione di habitat umido di grande valore naturalistico.

Tutta la zona, chiamata anche “Scia” in passato era una riserva di  caccia. In quest’area era stato stabilito per due volte il “vincolo biennale”, ai sensi delle leggi 98/81 articolo 6 e 14/88 articolo 4, che si instaura nelle zone dove si intende creare una riserva naturale. I decreti che introducevano il vincolo biennale (con il quale s’impongono divieti uguali a quelli delle riserve) erano il DDG 416 del 23/07/2012 e il DDG 721 del 09/07/2014. Quest’ultimo recava precisamente, all’articolo 4, che il decreto scadeva il 23/07/2016.

La riserva naturale, che (questa sì) si sarebbe dovuta chiamare “Pantani di Gelsari e di Lentini”, non fu mai istituita, anche per la contrarietà dei comuni interessati (Carlentini, Augusta e Catania), di conseguenza FIDC e Ufficio Avifauna Migratoria si affrettarono a chiedere la revoca del divieto di caccia per la stagione 2016-17 nell’area dei Pantani Gelsari, che, per inciso, proprio perché non è sito Natura2000, non sottostava al vessatorio Piano Faunistico Siciliano che vieta la caccia nei siti Natura2000, tranne quelli in cui si decide di procedere con la Valutazione d’incidenza. Dopo varie discussioni la motivazione della Regione Sicilia per il mantenimento del divieto è da ricercarsi nel famigerato DDG 442 di Valutazione d’incidenza del Piano Faunistico, laddove alla fine dell’articolo 3 pagina 18 recita che: “per l’elevato pregio naturalistico e ornitologico….deve essere esclusa la possibilità di praticare l’attività venatoria nelle aree….”Pantani di Gelsari e di Lentini”.

Quindi, a parte la ridicola asserzione secondo cui non si deve andare a caccia nelle aree di pregio naturalistico e ornitologico, qui sta il problema. A ben guardare tuttavia l’area non è menzionata nel Piano Faunistico come area di pregio, dunque, poiché il DDL 442 è la Valutazione d’incidenza del Piano, eseguita sullo Studio d’incidenza del Piano, in realtà il 442 introduce un divieto di caccia in un’area che il PFV non ha nemmeno identificato, di fatto superando le proprie competenze. E anche volendo ammettere che vi era in atto il vincolo biennale, propedeutico all’istituzione della riserva naturale, ora che la riserva non è stata istituita, qual è il problema? La beffa finale, che diventa un paradigma della drammatica situazione della caccia siciliana e in parte italiana è tuttavia questa:  i proprietari dei terreni hanno riattivato le pompe idrovore, hanno pulito i canali e predisposto l’area alle colture agricole, infischiandosene del “pregio naturalistico”. Forse adesso, che il pregio naturalistico è scomparso, la Regione Sicilia deciderà che si potrà andare a caccia.

A parte i paradossi, FIDC e Ufficio Avifauna Migratoria cercheranno ancora di far riaprire alla caccia questa zona, che meriterebbe ben altre attenzioni da parte dell’Ente Pubblico.

 

UFFICIO AVIFAUNA MIGRATORIA FIDC

Michele Sorrenti

                                                                  FIDC REGIONE SICILIA

                                                                       Giuseppe La Russa